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Art. 1- Definizione
L’Associazione “Amici della Fondazione Stella Maris” è un Associazione senza fini di lucro che opera nel settore dell’assistenza sociale e sociosanitaria, affiancando l’attività della Fondazione Stella Maris e proponendosi in via esclusiva il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
Essa non può quindi svolgere attività diverse da quelle ora menzionate, salvo che ad esse non siano direttamente connesse.
Ha sede in Calambrone, Viale del Tirreno n. 331, Comune di Pisa.
Art.2 Finalità
L’Associazione si propone di svolgere, in stretto collegamento con la Fondazione Stella Maris, attività di assistenza sociale e socio-sanitaria collegata alla cura, riabilitazione, assistenza, inserimento sociale dei giovani affetti da disabilità psichica.
In particolare intende:
- Stabilire contatti di collaborazione con Autorità, Enti, associazioni aventi analoghe finalità;
- Diffondere la conoscenza dei problemi della Fondazione e dei giovani disabili tramite i mezzi della comunicazione sociale per sensibilizzare tutti i cittadini;
- Intraprendere iniziative per l’inserimento nella vita sociale dei giovani stessi, istituire corsi di formazione per i familiari dei giovani affetti da disabilità psichica e per la preparazione di collaboratori volontari, istituire le opere previste dallo Statuto della Fondazione per l’assistenza continuativa ai dimessi (case famiglia per vacanze, laboratori protetti, ecc.).
L’Associazione potrà comunque intraprendere tutte le iniziative, nessuna esclusa, che possano risultate utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Art. 3 Soci
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutti coloro che condividono ideali e finalità dell’Associazione. In particolare, i familiari dei giovani disabili psichici assistiti dalla Fondazione, i componenti del Comitato di Solidarietà delle varie sedi della Fondazione stessa, gli operatori dell’Ente.
Ciascun socio è tenuto a versare, all’inizio dell’anno, la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si perde per morte, recesso consentito in qualsiasi momento, esclusione deliberata, per gravi motivi, dal Consiglio.
Art. 4 Classificazione dei Soci
a) Sono soci Onorari coloro che vengono nominati per meriti speciali verso la Fondazione dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo
b) Sono soci Sostenitori coloro che integreranno la quota sociale con un offerta pari almeno tre volte la quota stessa. Tale qualifica sarà comunque attribuita dal Consiglio.
c) Sono soci Ordinari coloro che versano regolarmente la quota annuale fissata dal Consiglio.
Art. 5 Organi Sociali
Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Collegio Sindacale.
Art. 6 L’Assemblea
L’Assemblea dei soci è costituita dalla totalità degli associati.
L’Assemblea si riunirà ordinariamente una volta l’anno. In tale occasione sarà presentato il rendiconto finanziario relativo alla gestione dell’anno precedente.
L’Assemblea si riunirà straordinariamente ogni volta che il Presidente, d’accordo con il Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno il 10% dei soci.
Le assemblee ordinarie e straordinarie devono essere convocate dal Consiglio almeno sette giorni prima con avviso da affiggere nella sede dell’Associazione e contenente gli argomenti all’ardine del giorno.
L’Assemblea ordinaria approva i bilanci, procede alla nomina delle cariche sociali, delibera su tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale e su quanto sottoposto al suo esame da parte degli amministratori.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo statuto, sulla liquidazione e scioglimento dell’Associazione.
Ciascun socio, maggiorenne ed in pari con il versamento della quota associativa, ha diritto ad un solo voto.
L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza semplice dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 7 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e adotta tutti i provvedimenti necessari per la gestione sociale.
Il Consiglio è composto da membri di diritto e membri eletti.
I membri eletti dall’Assemblea sono sei.
Sono membri di diritto il Presidente pro tempore della Fondazione Stella Maris od un suo delegato, il rappresentante della Diocesi di S. Miniato nominato dal Vescovo, un rappresentante di ogni Comitato di Solidarietà delle varie sedi della Fondazione.
Il Consiglio dura in carica tre anni.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno tre giorni prima dal Presidente con avviso scritto recante l’ordine del giorno degli argomenti da trattare e delibera validamente a maggioranza semplice.
Art. 8 Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e dell’Assemblea e, in via d’urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima riunione successiva.
Art. 9 Il Vicepresidente
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue mansioni ed assume quegli incarichi che gli vengono affidati.
Il Vicepresidente sostituisce con gli stessi poteri il Presidente in caso di sua assenza.
Art. 10 Il Segretario
Il Segretario ha il compito di redigere i verbali ed i resoconti delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee. Provvede a tenere in ordine ed aggiornati i registri delle Assemblee.
Art. 11 Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la contabilità ed è il responsabile della cassa sociale, provvede alla redazione dei bilanci e alla tenuta dei libri sociali, redige la relazione finanziaria da presentare all’Assemblea dei soci.
Art. 12 Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno Presidente, eletti dall’Assemblea dei soci. Dura in carica tre anni. Ha il mandato di controllare l’amministrazione e le scritture contabili dell’Associazione.
Art. 13 Incarichi
Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori e commissioni per atti e particolari incarichi specifici.
Art. 14 Decadenza dalle cariche
Si può decadere dalle cariche per le seguenti ragioni:
- presentando dimissioni scritte al Consiglio Direttivo; le dimissioni avranno efficacia previa accettazione del Consiglio Direttivo;
- per gravi azioni contrarie alle finalità dell’Associazione ed alle norme del presente Statuto; in tal caso la decisone di decadenza spetta all’assemblea.
In caso di decadenza la carica vacante sarà assegnata secondo le procedure ordinarie di cui al presente Statuto.
Art. 15 Patrimonio
Il patrimonio sociale, comunque formato e costituito, appartiene esclusivamente all’Associazione come tale. E’ costituito dalle quote dei Soci, dai contributi di Enti pubblici e privati, da donazioni e lasciti, da entrate realizzate nello svolgimento dell’attività dell’Associazione, da fondi residui dell’attività sociale e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
L’inventario dei beni dell’Associazione sarà tenuto in apposito registro a cura del Segretario.
A norma dell’art. 37 del codice civile, nessun socio o membro di qualsiasi comitato in seno all’Associazione ha diritto a chiedere alcuna ripartizione o di ricevere dividendi, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, interessi di sorta, in denaro od in natura, sul patrimonio sociale.
I debiti dell’associazione sono garantiti unicamente dal suo patrimonio ed i membri dell’Associazione non hanno alcuna responsabilità personale per gli impegni assunti dall’Associazione stessa. Nulla è dovuto agli associati in caso di scioglimento.
Art. 16 Regolamentazione delle entrate
Il denaro liquido dell’Associazione sarà depositato presso un Istituto di credito a nome dell’Associazione. Il Presidente, unitamente al cassiere, avrà cura e responsabilità di tale deposito. Il Presidente ed il cassiere avranno il potere di compiere operazioni finanziarie non ordinarie solo previa delibera del Consiglio Direttivo.
Un dettaglio della situazione contabile potrà essere richiesto in qualsiasi momento da almeno un quarto degli associati e dovrà essere reso disponibile entro sette giorni dalla richiesta.
Art. 17 Esercizio finanziario
L’esercizio dell’Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio finale che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di febbraio di ogni anno. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Art. 18 Scioglimento dell’Associazione
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Nulla è dovuto all’associato in caso di scioglimento dell’Associazione.
Art. 19 Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza delle esecuzioni o interpretazioni del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.
Art. 20 Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. Qualora l’Associazione dovesse chiedere ed ottenere il riconoscimento di ente giuridico, l’Associazione stessa si intenderà assorbita nel nuovo ente.
Art. 21 Registro generale regionale del volontariato
Per le attività socio assistenziali e socio sanitarie con finalità sociali sarà presentata l’iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1991, n. 266.